Garanzia fideiussoria a rata di saldo

Garanzia fideiussoria a rata di saldo

Garanzia fideiussoria a rata di saldo

Cosa è la garanzia fideiussoria per la rata di saldo? 

La garanzia  fideiussoria a rata di saldo copre le difformità e vizi dell’opera non emersi in sede di collaudo provvisorio e denunciati nel periodo di durata della garanzia.

Permette alla Stazione appaltante il pagamento dell’importo finale risultate dalla contabilità dei lavori. In genere viene pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Consente dunque il pagamento del lavoro all’azienda appaltatrice che ha eseguito i lavori. Bisogna però ricordare che è limitata alle gare di appalto pubblico per lavori.

Finalità

Lo scopo è quello di garantire al Committente (il beneficiario della polizza/la Stazione Appaltante) la regolare esecuzione dei lavori. Infatti è obbligatorio per l’appaltatore presentare il certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia provvisoria per appalti pubblici deve essere prestata esclusivamente mediante lo schema tipo 1.4 di cui al DM 31/2018

Ammontare della garanzia

La somma garantita sarà pari al credito residuo vantato dall’appaltatore – dopo il pagamento dei singoli stati avanzamento lavori – aggiornato del tasso di interesse legale per due anni.

Incameramento della garanzia

L’escussione avverrà nel caso in cui fossero rilevati difformità o vizi dell’opera non emersi in sede di collaudo.

L’importo dovuto dall’impresa contraente sarà pagato dal garante entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.

Quando scade la garanzia per la rata di saldo e come si svincola?

La garanzia per la rata di saldo scade entro il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In genere è di 2 anni. (comma 6, art. 103 del D Lgs 50/2016).